IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 Nella riunione del 15 novembre 2013 
 
   Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013  il  territorio
della regione Toscana e' stato colpito da  un'eccezionale  ondata  di
maltempo  caratterizzata  da  diffuse  e  copiose  precipitazioni  di
intensita' tale da causare  una  grave  situazione  di  pericolo  per
l'incolumita'  delle  persone  provocando  lo  sgombero  di   diversi
immobili pubblici e privati; 
  Considerato che tali eventi  hanno  determinato  fenomeni  franosi,
danneggiamenti alle opere di difesa  idraulica,  alle  infrastrutture
stradali e ferroviarie, alla rete  dei  servizi  essenziali,  nonche'
agli edifici pubblici e privati ed alle attivita' produttive; 
  Considerato, altresi', che l'esondazione di  fiumi  e  torrenti  ha
provocato  l'allagamento  di  centri   abitati,   l'interruzione   di
collegamenti  viari,  determinando,   quindi,   forti   disagi   alla
popolazione interessata; 
  Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre  in
essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate  al
superamento della grave  situazione  determinatasi  a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Vista la nota della Regione Toscana del 5 novembre 2013; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data  22,  23  e  24  ottobre
2013; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello  stato  di
emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24  ottobre  2013  nel
territorio della regione Toscana. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
Regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi  nelle   more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di 16,5 milioni di euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta